L’esperienza professionale, e le cronache, riportano casi di persone che, colte a far volare, per diletto, droni in zona interdetta al sorvolo, vengono denunciate per violazione all’art. 1102 del Codice della navigazione.
Recita la norma:
Art. 1102. Navigazione in zone vietate.
Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del Codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 516:
1. il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;
2. il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.
E' da ritenersi che l'eventuale condanna ai sensi del 1102 c.n., potrebbe costituire una violazione del fondamentale principio penalistico del divieto di applicazione analogica, in malam partem, di norme incriminatrici.
Com’è noto, l’art. 14 delle Preleggi vieta il ricorso al procedimento analogico per le norme penali e per quelle che fanno eccezione ai principi generali. Il divieto di analogia in malam partem trova il suo fondamento costituzionale nel principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2, Cost.
E’ ben vero che la nuova formulazione dell’art. 743 c.n. ha equiparato, agli aeromobili, i “mezzi aerei a pilotaggio remoto” ma, è operazione ermeneuticamente non consentita equiparare il “pilota” di un drone amatoriale (o anche professionale) alla figura del “comandante di aeromobile” così come tratteggiata dalla norma (artt. 883 e sgg. c.n.).
Le disposizioni del Codice della navigazione che riguardano il comandante dell’aeromobile, infatti, sono del tutto inconciliabili con la figura del “pilota” del drone che, tipicamente, non è a bordo del mezzo.
Secondo la normativa vigente:
- la designazione del comandante deve essere annotata sul giornale di bordo (art. 884): il drone non ha il giornale di bordo; stabilisce l’art. 20 del Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto: "Il pilota in possesso di Attestato di Pilota APR (Operazioni Critiche) ha l’obbligo di registrare la propria attività di volo su un logbook personale". Si tratta di un logbook riferito al pilota e non all’aeromobile e riguarda esclusivamente i piloti abilitati alle “operazioni speciali” ;
- il comandante dell’aeromobile, come il comandante della nave, esercita le funzioni di ufficiale di stato civile e può ricevere i testamenti (art. 888 c.n.): non si vede come il pilota di drone possa esercitare tali funzioni, compresa quella di celebrare i matrimoni – funzione caratteristica dell’ufficiale di stato civile - se non si trova all’interno dell’aeromobile in volo, in presenza dei promessi sposi o del testatore;
- il comandante deve curare che i documenti relativi al all’aeromobile, all’equipaggio, ai passeggeri e al carico siano regolarmente a bordo; deve curare che il giornale di bordo sia regolarmente tenuto (art. 890 c.n.): tutte disposizioni incompatibili con le caratteristiche del drone e del suo pilota;
- il comandante può ordinare l’abbandono dell’aeromobile (art. 891) ma deve abbandonarlo per ultimo: condotta eroica che non si può pretendere dal pilota di un drone che, per definizione, si trova, al sicuro, sulla terraferma.
Come evidente, la figura del comandante tratteggiata dal Codice della navigazione non è neanche lontanamente sovrapponibile a quella del pilota del drone e quindi la norma incriminatrice ex art. 1102 c.n. riguarda persone con qualificazioni soggettive e situazioni di fatto del tutto diverse.
A dimostrazione dell’assunto, si noti che le certificazioni rilasciate dall’ANAC e previste dal Regolamento fanno sempre riferimento al “pilota” e mai al “Comandante”.
La persona soggetta alle leggi dello Stato deve essere messa in grado di conoscere le conseguenze giuridiche dei propri atti e chi fa levare in volo un drone amatoriale non può neanche lontanamente immaginare che potrebbe essere incriminato al pari di un pilota di un vero aeroplano che violi dolosamente spazi aerei interdetti.
Anche nell'applicazione delle leggi penali non si può venir meno ai principi della ragionevolezza e della proporzionalità.
Qualora si voglia sanzionare penalmente la condotta in questione, senza violare i fondamenti dello stato di diritto, si potrà ben utilizzare la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).
[Sulla questione, comunque, non sembrano reperibili precedenti giurisprudenziali, anche a causa della novità della materia, ma, chi fosse a conoscenza di pronunce in tema potrebbe comunicarle all'autore di queste righe, anche a beneficio delle altre persone interessate]
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