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  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Guidi

EFFETTO PIF: continua il rally delle pene edittali e la moltiplicazione dei reati-presupposto 231


Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14.7.2020 sono state introdotte le modifiche al sistema sanzionatorio (penale e 231) attuative della direttiva UE 2017/1371, cosiddetta PIF, volta a rafforzare la lotta alle frodi che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione (vedi testo della direttiva: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1371&rid=1#d1e513-29-1).


Nel mirino della PIF sono le condotte fraudolente relative alle entrate, alle spese ed ai beni rientranti nel bilancio generale della UE e i reati gravi contro il “sistema comune dell’IVA”, come le frodi carosello, le frodi dell’imprenditore inadempiente e le frodi IVA commesse “nell’ambito di un’associazione criminale (vedi Considerando n. 4 della direttiva).


La direttiva definisce gravi, i reati contro il sistema comune dell’IVA, “qualora siano connessi al territorio di due o più Stati membri, derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10.000.000 EUR”.


Al suo art. 7, la direttiva stabilisce che le condotte frodatorie, che ledano gli interessi comunitari (v. art. 3), e gli altri reati che ledano gli stessi interessi (si tratta di ipotesi di riciclaggio, corruzione passiva ed attiva, di appropriazione indebita da parte de funzionario [assimilabile al peculato] v. art. 4) debbano essere puniti con la pena massima di almeno 4 anni qualora da queste condotte derivino danni o vantaggi patrimoniali superiori ai 100.000 euro.


L’art. 5 stabilisce che debbano essere “punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4”.

Stabilisce sempre la PIF, al suo art. 6, che i reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva stessa, debbano dar luogo a ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche, quando siano commessi a loro vantaggio da persona “che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica”.


L’art. 8 impone agli stati membri di considerare come aggravati i reati di cui agli artt. 3, 4 e 5, qualora siano commessi nell’ambito di una organizzazione criminale.

Con il D.Lgs. 75/2020 il Governo, delegato dal Parlamento, ha adeguato il sistema sanzionatorio italiano sostanzialmente inasprendo il sistema penale e 231 ed introducendo nuove fattispecie tra i reati-presupposto all’applicazione delle sanzioni amministrative agli enti (vedi testo decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/15/177/sg/pdf).


Il Decreto ha introdotto, in relazione agli artt. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), un’ipotesi aggravata qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno od il profitto siano superiori ai 100.000 euro.


All’art. 322-bis c.p., all’elenco dei funzionari assimilati a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio, il Decreto, ha aggiunto un n. 5-quinquies che comprende “persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”.


La novella ha anche modificato la disciplina del reato tentato in relazione ai reati tributari: sino ad oggi i reati previsti da D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai suoi art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) non erano punibili a titolo di tentativo; oggi tale disciplina viene modificata dall’introduzione, nell’art. 6, di un comma 1-bis che recita “Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 [la non punibilità a titolo di tentativo] non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.


Il Decreto col suo art. 3, sempre in ossequio alla norma comunitaria, ha modificato l’art. 295 del testo Unico delle disposizioni in materia doganale (DPR n. 43 del 23.1.1973) introducendo nuove ipotesi di aggravante in relazione ai reati di contrabbando; il successivo art. 4 esclude, dalla normativa sulla depenalizzazione (D.Lgs. n. 8/2016), i citati reati di contrabbando “quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila”.


Delle modifiche al sistema 231 si incarica l’art. 5 del Decreto legislativo di attuazione che stabilisce:

- la rubrica dell’art. 24 che recitava “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” è sostituita come di seguito: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;

- al primo comma dell’art. 24, tra i reati che, se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico “o dell’Unione europea”, danno luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, è inserito quello previsto dall’art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture);

- dopo il comma 2 dell’art. 24 è inserito un comma 2-bis che recita: «Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898Si tratta di un’ipotesi criminosa che punisce varie ipotesi di frode in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

- la rubrica dell’art. 25 che recitava: “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” è sostituita come di seguito: «Peculato,

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.» e al primo comma dell’art. 25, tra i reati che danno luogo all’applicazione della sanzione fino a duecento quote, trovano posto il peculato (314 c.p.), il peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.) e l’abuso d’ufficio (323 c.p.), purché il fatto leda gli interessi finanziari dell’Unione europea;

- all’art. 25-quinquiesdecies, che ha inserito i reati tributari tra i reati-presupposto per l’applicazione delle sanzioni 231, è aggiunto un comma 1-bis

che crea un’ipotesi di responsabilità aggravata per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, “se commessi

nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

- al D.Lgs. 231/2001 è aggiunto l’art. 25-sexiesdecies che introduce i reati di contrabbando tra i reati-presupposto (reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).


Da ultimo il Decreto attuativo ha introdotto un’aggravante ai reati di frode in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (legge 23 dicembre 1986, n. 898) portando il massimo di pena a 4 anni qualora il danno od il profitto siano superiori a 100.000 euro.


Non ci si può non domandare se abbia senso il continuo aggravamento delle pene edittali e se questo realmente aumenti il potere dissuasivo delle norme punitive.


A lato del continuo aumento delle pene, che mette sotto stress il sistema delle misure cautelari e dell’esecuzione penale, si pone il fenomeno della ingiustificata proliferazione delle norme incriminatrici e delle aggravanti, che contribuisce a complicare, senza costrutto, il panorama normativo.


A questa tendenza non si sottrae il sistema sanzionatorio 231 che vede un vorticoso, e sostanzialmente casuale, aumento dei reati-presupposto che aggrava il lavoro dei tribunali e obbliga le aziende a continui adeguamenti dei modelli organizzativi.


Un credibile sistema sanzionatorio dovrebbe essere connotato da semplicità e stabilità normativa che renda possibile una maggiore conoscibilità delle norme ed una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie.


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