A cura della dott.ssa Carlotta Paton
Cass. pen. sez. IV, 12 febbraio 2019, n.30626
Cass. pen. sez. IV, 21 novembre 2019, n.49774
Cass. pen. sez. IV 12 giugno 2019 n. 39727
Il principio di affidamento costituisce, nell'ambito della responsabilità per colpa, il più significativo corollario del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione. Opera in relazione ad attività pericolose svolte da una pluralità di persone, permettendo a ciascun componente di essa di confidare nel fatto che il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia.
Per quanto concerne lo specifico ambito della responsabilità medica, il principio di affidamento consente di perimetrare, entro certi limiti, la responsabilità del sanitario che operi all’interno di una equipe: risponde dell’azione o dell’omissione solo chi abbia commesso un errore riferibile alla propria specifica competenza medica, non potendo essere genericamente addebitata alla equipe operatoria, nel suo complesso, la responsabilità per gli errori commessi da uno dei suoi componenti.
È ciò che ha affermato la Cassazione penale con una recente pronuncia (n.30626 del 2019): nell’ipotesi di operazione medica in equipe, cioè in tutti i casi in cui alla cura del paziente concorrano sanitari diversi, ciascuno con uno specifico compito, la verifica del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal singolo medico, in violazione delle regole cautelari asseritamente violate, e l’evento, deve essere particolarmente stringente e compiuta con riguardo alla condotta ed al ruolo rivestito da ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo.
In questi casi, infatti, sorge la necessità di raggiungere il delicato equilibrio tra il rispetto dell'obbligo di garanzia che grava su ciascun medico nei confronti del paziente da un lato, e la tutela del principio di affidamento dall’altro.
La Corte, con la sentenza in esame, chiarisce che il principio di affidamento consente di escludere la responsabilità del soggetto che, pur titolare di una posizione di garanzia, e quindi tenuto giuridicamente ad impedire il verificarsi di un evento dannoso nei confronti del garantito, abbia legittimamente fatto affidamento sulla correttezza dell’operato di altro soggetto contitolare di una posizione di garanzia, nell’ipotesi in cui vi fosse una precisa suddivisione di ruoli e di mansioni.
La Cassazione ha quindi annullato, con rinvio, la sentenza con la quale i giudici di secondo grado avevano condannato due medici che avevano sottoposto una paziente ad una serie di interventi gastroenterologici, tra i quali uno eseguito con modalità gravemente imperite; la Suprema Corte, in virtù del principio di affidamento, ha cassato la decisione dei giudici di secondo grado per non avere vagliato attentamente le responsabilità di ciascuno dei due medici in relazione alla specifica condotta del singolo e al suo specifico settore di competenza.
Alla stregua del principio di responsabilità penale personale sancito dall'art. 27 Cost, di cui, come detto, il principio di affidamento costituisce corollario, la responsabilità per l'eventuale errore altrui, anche nel caso in cui si è titolari di una posizione di garanzia, non può essere illimitata o stabilita aprioristicamente, richiedendo, invece, la verifica del ruolo effettivo assunto dall’imputato sanitario membro dell’equipe operatoria.
In senso conforme i giudici di Cassazione si sono nuovamente pronunciati nel novembre 2019 (sentenza n.49774); anche in questo caso la Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte di Appello, ha escluso la responsabilità del chirurgo che, in mancanza di un previo accertamento diagnostico che escludesse la possibilità di una tubercolosi, aveva eseguito, su decisione concordata dal primario pediatra e dal primario chirurgo, un intervento su un minore, poi deceduto a causa di sopravvenuta infezione polmonare: le condotte omissive addebitate all’imputato non rientravano nella sua competenza specifica.
In sostanza, in virtù dell’interpretazione che emerge dalle analizzate recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità riguardo il principio di affidamento in ambito medico, un membro dell’equipe risponde – in caso di esito infausto dell’intervento – solo nei limiti delle proprie specifiche competenze, a garanzia del paziente stesso poiché, in tal modo, si consente al medico di concentrare la propria attenzione sugli specifici compiti allo stesso affidati in base alla propria specializzazione; d’altra parte, tale principio incontra il limite della manifesta inaffidabilità del terzo.
Occorre evidenziare come, tuttavia, il principio di affidamento non possa prevalere laddove i ruoli e i compiti di ciascun operatore non siano nettamente distinti: lo ha puntualizzato la Cassazione con una sentenza di giugno 2019 (n. 39727). Nello specifico, la Corte d’appello di Napoli aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di omicidio colposo in danno della partoriente, la quale decedeva a causa di una massiccia emorragia che determinava in lei uno shock ipovolemico. All’imputato era contestato di avere cagionato il decesso della donna nella sua qualità di aiuto- chirurgo, componente della equipe medica che aveva effettuato il parto cesareo sulla persona offesa.
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di condanna, analizza i profili di responsabilità configurati a carico dell’imputato in qualità di aiuto-chirurgo: benché in posizione subordinata rispetto al primario, egli poteva dissentire dall’operato del primo chirurgo, poiché in questo caso i ruoli ed i compiti dei due medici non erano nettamente distinti e, dunque, all’imputato aiuto-chirurgo poteva essere addebitabile, a titolo di colpa, l’erronea scelta chirurgica.
Pertanto, ove non entrino in gioco specifiche competenze settoriali, l’obbligo di diligenza gravante su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche l’operato altrui che non sia settoriale; in particolare, in caso di scelte operatorie del primario non condivise dall’aiuto chirurgo, è necessario che risulti il dissenso di quest’ultimo affinché egli possa esonerato da responsabilità nell’ipotesi di esito infausto dell’operazione.
In conclusione, nell’ambito di un’operazione medico chirurgica di equipe, è buona regola che ogni sanitario non si esima da una valutazione critica circa l’attività svolta contestualmente da altro collega, nel caso in cui non vi sia una precisa suddivisione di ruoli in base alla competenza specialistica di ciascuno.
Comments