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  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Guidi

IL SENATO CREA UNO SCUDO PENALE PER IL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELLA LOTTA AL COVID-19

Aggiornamento: 16 mag 2021

(IN AGGIUNTA A QUELLO RISERVATO AI VACCINATORI)


In sede di conversione del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, il Senato ha introdotto un art. 3-bis che limita la responsabilità penale del personale sanitario, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, ai soli casi di colpa grave.


Tale limitazione di responsabilità varrà esclusivamente per i fatti commessi durante lo stato di emergenza epidemiologica legalmente dichiarato.


Il Decreto Legge, che dovrà ora passare al vaglio della Camera dei deputati, conteneva già, al suo art. 3, una norma che stabiliva un'area di non punibilità, per gli stessi reati, riservata al solo personale medico impiegato nelle vaccinazioni. Questo il testo delle due norme:


Articolo 3. (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verifi­catisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV –2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel prov­vedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.


Art. 3-bis. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da CO­ VID-19)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del co­dice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle ri­sorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.


Del dettato dell'art. 3 del Decreto si stenta a comprendere la necessità, in quanto una vaccinazione che fosse foriera di conseguenze dannose per il paziente, qualora eseguita secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di autorizzazione, non potrebbe dare luogo a forme di responsabilità penale anche in assenza della nuova norma. Il "vaccinatore", in ogni modo, si sarebbe attenuto alla migliore ed attuale norma cautelare e non potrebbe essere chiamato a rispondere di conseguenze dannose che rientrerebbero nell'area del "rischio accettabile".


Per quanto riguarda l'art. 3-bis la limitazione di responsabilità ai soli casi di "colpa grave" copre l'area delle condotte dannose in qualche modo "causate" (o concausate, deve ritenersi) dalla situazione di emergenza. Il provvedimento riguarda tutte le attività sanitarie che possano aver risentito dello stato di emergenza e non solamente quelle strettamente legate alla lotta al covid-19.


La norma introdotta dal Senato non tratteggia i caratteri della colpa grave ma ne definisce lo spazio a contrario, specificando che cause di esclusione della "gravità" possono essere:

1) la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate

2) la della scarsità delle ri­sorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare

3) minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.


Un elenco che fotografa in modo realistico la situazione drammatica degli ospedali nelle prime fasi della pandemia.


Le norme introdotte attengono esclusivamente ai profili di responsabilità penale.





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