Con la sentenza 12640/20 la terza sezione della Cassazione, in applicazione dei principi contenuti nella sentenza 28.6.18 della Corte EDU - Grande Camera - GIEM srl contro Italia, ha ritenuto che "in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente ed in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU"
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