La dichiarazione di incostituzionalità della Consulta e il successivo intervento delle Sezioni Unite
A cura della dott.ssa Martina Izzo
Corte Cost., 5 dicembre 2018, n. 222.
Cass., Sez. Un. Pen., 3 luglio 2019, n. 28910.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma dell’art. 216, l. fall., nella parte in cui sancisce che la condanna per qualsiasi fatto di bancarotta fraudolenta comporti obbligatoriamente l’applicazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata fissa di dieci anni, a prescindere dalla gravità del fatto e dall’entità della pena irrogata, anziché l’applicazione di tali pene accessorie per una durata «fino a dieci anni».
La questione di legittimità costituzionale in esame era stata sollevata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, impegnata in un procedimento penale scaturito dal fallimento Parmalat, la quale aveva ravvisato in tale automatismo sanzionatorio la violazione degli articoli 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, Cost.
La rimettente suggeriva di superare la segnalata ipotesi di illegittimità costituzionale mediante l’eliminazione del riferimento alla misura fissa di dieci anni, con conseguente applicazione della regola generale di cui all’art. 37 c.p., ai sensi della quale la durata delle pene accessorie, qualora non espressamente determinata, è pari a quella della pena principale inflitta discrezionalmente dal giudice.
La Corte Costituzionale, nella sentenza in esame, afferma che "la durata fissa delle pene accessorie previste dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare non appare, in linea di principio, compatibile con i principi costituzionali in materia di pena, e segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio".
Infatti, pur premettendo che secondo costante giurisprudenza la determinazione del trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del legislatore, la Consulta ha precisato che tale discrezionalità è sindacabile laddove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli, quali pene eccessivamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto come reato.
Richiamando principi enunciati nella sentenza n. 50 del 1980, la Consulta è pervenuta ad asserire che la durata fissa pari a dieci anni delle pene accessorie in analisi non può considerarsi "ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato", posto che l’art. 216, l. fall., possiede un ambito applicativo piuttosto vasto, all’interno del quale rientrano numerose fattispecie connotate da diverso disvalore.
Pertanto, la Consulta ha sancito che le pene accessorie interdittive di durata predeterminata, se applicate a fatti di bancarotta meno gravi, sono manifestamente sproporzionate e, quindi, costituzionalmente illegittime, essendo incompatibili con i principi di proporzionalità di cui all’art. 3 e 27, comma 3, Cost., e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, corollario della personalità della responsabilità penale ex art. 27, comma 1, Cost.
Ai fini della determinazione, in concreto, della durata delle pene accessorie, la Consulta ha negato l’applicabilità dell’art. 37 c.p., considerando l’equiparazione della durata di pena principale e accessoria come un irragionevole automatismo, e ha invece suggerito di applicare i criteri ex art. 133 c.p., rimettendo così al giudice il potere di determinare discrezionalmente la durata della pena accessoria fino ad un massimo di dieci anni.
Tale dichiarazione di incostituzionalità è stata accolta dal legislatore nel nuovo "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza", D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, ed in vigore a partire dal 15 agosto 2020, che è nato dall’esigenza di riformare la legge fallimentare e la legge n. 3/2012, disciplinante la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il quarto comma dell’art. 322 del Codice, che riproduce sostanzialmente quanto previsto dall’art. 216, l. fall., prevede infatti che "salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
Le ripercussioni di tale dichiarazione di incostituzionalità non finiscono qui: la sentenza della Corte Costituzionale in esame ha infatti dato origine ad un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapporsi due orientamenti: secondo un primo orientamento, le pene accessorie previste dall’art. 216 l. fall., come riformulato dalla sentenza della Corte Costituzionale, devono annoverarsi tra quelle aventi una durata non predeterminata e, pertanto, ricadono entro l’ambito applicativo dell’art. 37 c.p.
A sostengo di tale indirizzo, si richiamava il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2014 in tema di pene accessorie extra o contra legem, secondo il quale si qualificano quali pene accessorie di durata non espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale, ovvero solo uno di tali limiti. I sostenitori di tale indirizzo, pertanto, rigettavano la soluzione offerta dalla Consulta con la sentenza n. 222 del 2018, ritenendola vincolante solo in relazione al suo dispositivo; al contrario, secondo altro orientamento, la durata delle pene accessorie deve essere autonomamente determinata dal giudice all’esito di una valutazione operata alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p.
Tale orientamento muoveva dalla premessa che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2018, aveva espressamente indicato di escludere l’operatività dell’automatismo di cui all’art. 37 c.p.
Il contrasto è risolto dalla Cassazione a Sezioni Unite, le quali, prendendo le mosse dalla recente sentenza della Consulta, affrontano la più ampia questione relativa alla determinazione delle pene accessorie per le quali la legge non indichi una durata fissa: con sentenza n. 28910 del 3 luglio 2019, le S. U. superano quanto precedentemente sostenuto e affermano che "le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.". Tale decisione è fondata sul diverso finalismo sanzionatorio che connota le pene principali e quelle accessorie, essendo queste ultime caratterizzate da finalità di prevenzione speciale; di conseguenza, a diverse funzioni, devono necessariamente corrispondere distinte operazioni di modulazione delle pene.
Nella sentenza in esame, le Sezioni Unite rimarcano significativamente l’importanza, nell’odierno sistema penale, dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della sanzione, in relazione tanto alle pene principali quanto alle quelle accessorie.
Il principio di diritto enunciato si riferisce non solo alle pene accessorie di cui all’art. 216 l. fall., bensì a tutte quelle per cui la legge indichi un termine di durata non fissa; è dunque evidente la rilevanza sistemica di tale decisione, la quale circoscrive l’applicazione dell’art. 37 c.p. unicamente ai casi in cui la legge non fornisca alcuna indicazione in merito alla durata delle pene accessorie.
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