Con la sentenza (ud. 09-10-2020) 16-12-2020, n. 36014, la sezione V penale della Suprema Corte ha confermato il tradizionale orientamento secondo il quale il giudice innanzi al quale deve essere effettuato il rinvio, conseguente all'annullamento agli effetti civili, debba essere individuato, in applicazione dell'art. 622 c.p.p., nel Giudice civile competente per valore in grado di Appello.
Recenti pronunce avevano abbandonato tale principio ritenendo di "mettere in discussione il rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello qualora - stante l'intervenuta prescrizione del reato - la sentenza impugnata sia annullata ai soli effetti civili; in particolare, ciò è avvenuto in ipotesi in cui il motivo dell'annullamento era rappresentato dalla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di prime cure" (come nel caso che ha dato luogo alla pronuncia qui citata).
Questo il testo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente -
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -
Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/04/2019 del TRIBUNALE di MARSALA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore Avvocato EMILIO RINALDI, quale sostituto processuale dell'avvocato FRANCESCO VINCI, per la parte civile, che ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si è riportato.
udito l'Avvocato ANDREA GUIDI, per l'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il 3 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Marsala - quale Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città che aveva assolto M.R. dal reato di lesioni personali con la formula "perché il fatto non sussiste" ha condannato l'imputato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a favore della persona offesa costituita parte civile N.V.A.. Contro la sentenza di primo grado era stato proposto sia appello della parte civile che ricorso per cassazione dal pubblico ministero, ricorso che, in forza degli artt. 569 e 580 c.p.p., era stato poi convertito anch'esso in appello.
2. Ricorre avverso detta sentenza l'Avv. Andrea Guidi per l'imputato, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo denunzia che, poiché il ribaltamento della pronunzia assolutoria di primo grado era avvenuto a seguito di una rivalutazione del materiale dichiarativo, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, donde il Tribunale avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'illegalità della pena, perché il Tribunale, in spregio alla disciplina sanzionatoria che riguarda i reati di competenza del Giudice di pace, ha condannato l'imputato alla pena di sei mesi di reclusione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; mentre, agli effetti civili, l'annullamento dovrà essere con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
1. In primo luogo va osservato che il ribaltamento è avvenuto anche su appello del Pubblico Ministero - previa conversione del ricorso per cassazione originariamente proposto, ai sensi degli artt. 569 e 580 c.p.p. - il che mette in gioco l'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, secondo cui, nel caso di appello della parte pubblica contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ne consegue che la mancata rinnovazione determina una violazione di legge che vizia la sentenza impugnata.
2. D'altra parte, il fatto che il ribaltamento in malam partem sia avvenuto anche su appello della parte civile conduce alla medesima conclusione.
2.1. A questo proposito, devono trovare applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con le sentenze n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 e n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, hanno sancito il principio di diritto secondo il quale il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.
In motivazione, infatti, il massimo consesso di questa Corte ha osservato che, così come nel caso di impugnazione del pubblico ministero, anche nel caso in cui il ribaltamento della decisione sia stato sollecitato nella sola prospettiva degli interessi civili, a seguito dell'impugnazione della parte civile, parimenti viene in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica; donde grava sul Giudice di appello il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603 c.p.p., comma 3, al fine di raccogliere nuovamente la prova dichiarativa che sia essenziale ai fini del ribaltamento auspicato dall'appellante.
Come osservato da questa Corte all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, (introdotto successivamente alle decisioni suddette delle Sezioni Unite), non smentisce la valenza generale del principio suesposto la circostanza che il legislatore del 2017 abbia previsto espressamente l'obbligo di rinnovazione nel solo caso in cui ad impugnare sia il pubblico ministero; tale scelta, invero, trova spiegazione nelle conseguenze assai più sfavorevoli che derivano per l'imputato dal ribaltamento in peius della sentenza di assoluzione di primo grado agli effetti penali. Ciò non di meno, deve ritenersi che, anche nel caso di appello della sola parte civile, ove il ribaltamento agli effetti civili avvenga sulla scorta di una differente valutazione delle prove dichiarative poste a fondamento dell'impugnata assoluzione, il giudice di appello non possa decidere per l'overturning senza disporne la riassunzione in forza dei poteri officiosi ex art. 603 c.p.p., comma 3, tanto essendo assolutamente necessario ai fini del decidere (a sostegno della tesi che persista, dopo l'introduzione dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, il dovere di rinnovazione anche in caso di ribaltamento ai soli effetti civili, cfr. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000; Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933; Sez. 5, n. 12811 del 20/02/2019, Atzeni, Rv. 278053; Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167).
Né la successiva elaborazione delle Sezioni Unite smentisce tale conclusione. Come osservato, in particolare, da Sez. 5, Gatto, deve escludersi che Sez. U Pavan (sentenza n. 4426 del 28/01/2019, Rv. 275112, in motivazione) abbia escluso l'obbligo per il Giudice di appello di adoperare i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, in caso di appello proposto dalla sola parte civile. Si è, infatti, osservato che la stessa norma di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, non autorizza affatto detta interpretazione, dovendosi, al contrario, evidenziare - come, peraltro, sottolineato dalle stesse Sezioni Unite Pavan - che gli stessi lavori parlamentari e la Relazione governativa facciano emergere pacificamente come il legislatore avesse recepito i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (tra tutte, sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011) ed in seguito fatti propri anche dalla giurisprudenza di legittimità, con le sentenze Dasgupta e Patalano.
Ebbene, l'applicazione differenziata dei principi di cui sopra a seconda che l'impugnativa sia del pubblico ministero o della parte civile - come pure ritenuto dalla sentenza Gatto - non trova giustificazione né nel nostro sistema processuale - che, come ricordato anche dalle Sezioni Unite, non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile nel contesto unitario del processo penale - nè sulla scorta dei principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. La fondatezza del ricorso impone di prendere atto che, nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità, il reato si è prescritto, dal che conseguono gli epiloghi differenziati specificati in premessa quanto ai due versanti, penale e civile, della regiudicanda.
Il termine di prescrizione - tenuto conto che il tempo necessario a prescrivere è di anni sette e mesi sei e delle sospensioni intervenute - si individuava nel 29 giugno 2020, cui va aggiunta la sospensione di sessantaquattro giorni cui al combinato disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, commi 1, 2 e 4, conv. con modifiche con L. 24 aprile 2020, n. 27, trattandosi di procedimento originariamente fissato per l'udienza del 20 aprile 2020 e poi rinviato in ragione della sospensione dell'attività giudiziaria legata all'emergenza da Covid-19.
La prescrizione è, quindi, maturata il primo settembre 2020, sicché la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali.
4. Quanto al Giudice dinanzi al quale deve essere effettuato il rinvio conseguente all'annullamento agli effetti civili, si ritiene che, in applicazione dell'art. 622 c.p.p., questi debba individuarsi nel Giudice civile competente per valore in grado di appello.
4.1. Tale scelta trova conforto, in primo luogo, nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, dep. 17/09/2020, Giarmoleo, allo stato non massimata; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943; Sez. 4, n. 34878 del 8/06/2017, Soriano, Rv. 271065; Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silvam, Rv. 267844; Sez. 5, n. 15015 del 23/02/2012, Genovese, Rv. 252487; Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011, Perrone, Rv. 252665).
Della questione si sono occupate anche le Sezioni Unite.
La sentenza Sciortino (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087) è intervenuta in un caso in cui la Corte di appello, una volta accertata la maturazione del termine prescrizionale, non aveva motivato in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, limitandosi ad affermare che, tenuto conto delle prove acquisite, non era ravvisabile alcun elemento idoneo a ritenere che i fatti contestati non sussistessero o che l'imputato non li avesse commessi, così applicando la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. e sottraendosi al dovere di esaminare compiutamente i motivi di appello a fini civilistici. In questa occasione, il supremo Consesso ha ritenuto che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non possa residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non abbia più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere della questione in sede penale. In virtù del principio di economia processuale, quindi, la decisione sugli aspetti civili va rimessa al giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull'an che sul quantum della pretesa del danneggiato dal reato.
Del rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello aveva detto, sia pure incidentalmente, anche la ben più risalente sentenza delle Sezioni Unite Conti (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403), allorché aveva sancito che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Ebbene, per quanto di specifico interesse in questa sede, in motivazione le Sezioni Unite avevano affermato che, nel caso di condanna anche agli effetti civili, una volta rilevata la nullità che aveva caratterizzato il processo e che aveva inficiato la sentenza di appello, il rinvio andava effettuato verso il Giudice civile.
Non va trascurato, infine, che la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 176 del 2019 nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al Giudice penale anziché al Giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio - ha tenuto distinto, dalla disposizione sub iudice, il caso del rinvio al Giudice civile previsto dall'art. 622 c.p.p. - dandolo, dunque, per scontato - dal momento che quest'ultima disposizione trova applicazione in una fase finale dell'intero processo.
4.2. Il Collegio è consapevole che - giungendo a conclusioni prima solo isolatamente emerse nella giurisprudenza delle sezioni semplici - si è fatta strada, di recente, nella giurisprudenza penale di questa Corte, un'esegesi che mette in discussione l'individuazione del Giudice del rinvio in quello civile, nel caso in cui, pur venuta meno la regiudicanda penale per prescrizione, la decisione sulla sorte dell'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali.
Come compiutamente ricostruito dalla recentissima sentenza Giarmoleo di questa sezione (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, allo stato non massimata), l'innesco del mutamento ermeneutico è rappresentato, a sua volta, da un revirement della giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, secondo cui il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. non costituisce la fase rescissoria dell'impugnazione svoltasi davanti alla Corte di cassazione penale e la prosecuzione in senso stretto del giudizio penale, poiché esso si configura, invece, come giudizio autonomo che, sia sul piano strutturale sia su quello funzionale, segue le regole processuali e probatorie del processo civile (Sez. 3 civ, n. 25918 del 15/10/2019, Rv. 655377; Sez. 3 civ, n. 25917 del 15/10/2019, Rv. 655376; Sez. 3 civ, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433; Sez. 3 civ, n. 22729 del 12/09/2019, Rv. 655473; Sez. 3 civ, n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290; Sez. 3 civ, n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002).
Preso atto di tale mutamento di giurisprudenza, alcuni collegi delle sezioni penali sono stati indotti a mettere in discussione il rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello qualora - stante l'intervenuta prescrizione del reato - la sentenza impugnata sia annullata ai soli effetti civili; in particolare, ciò è avvenuto in ipotesi in cui il motivo dell'annullamento era rappresentato dalla mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di prime cure.
In particolare, secondo Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285, la sentenza, in questo caso, deve essere annullata senza rinvio, ferma restando la possibilità, per la parte civile, di esercitare ex novo l'azione civile nella sua sede propria.
Secondo Sez. 2, n. 9542 del 19/02/2020, G, Rv. 278589, Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, imputato Palisi, Rv. 278746 e Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H, Rv. 278762, invece, l'annullamento deve essere con rinvio, ma il Giudice della fase rescissoria va individuato nel Giudice penale.
Il nuovo indirizzo si fonda in sintesi - pur nelle differenti declinazioni impresse al ripensamento esegetico in ciascuna delle sentenze citate - sul rilievo che:
- permane, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale ovvero, più in generale, delle regole proprie del processo penale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa;
- il rinvio al giudice civile imporrebbe a quest'ultimo di procedere all'accertamento del fatto applicando le regole di acquisizione probatoria proprie del diritto penale processuale;
- il rinvio al giudice penale anziché a quello civile, peraltro, costituisce una garanzia del diritto di tutte le parti a non vedere stravolte, alla fine di un lungo processo, le regole probatorie e quelle logiche sulla responsabilità che lo hanno governato fino a quel momento.
4.3. Tanto premesso, in linea con quanto sostenuto nella sentenza Giarmoleo (già citata), il Collegio ritiene di dover dissentire dalla nuova esegesi.
L'art. 622 c.p.p. disciplina la fase in cui, all'esito del giudizio di cassazione, la regiudicanda penale si sia esaurita ("Fermi gli effetti penali della sentenza"), quand'anche per prescrizione (cfr. Sezioni Unite Sciortino) e il giudizio debba proseguire con esclusivo riferimento alla responsabilità civile da reato; esso, dunque, verte - come si legge nell'art. 622 c.p.p. - sulle sole "disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile" per la semplice ragione che è solo su questi ultimi che può incidere la delibazione del Giudice di rinvio, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a ritenere viziata la sentenza impugnata dinanzi al Giudice di legittimità.
Se questo è il dato testuale, il Collegio non condivide le alternative esegetiche che ne riguardano l'applicazione come sopra precisate, spinte dalla preoccupazione che le aspettative delle parti possano risultare in vario modo frustrate dal prosieguo in sede civile, dove le regole probatorie e quelle logiche sulla responsabilità che hanno governato il processo fino a quel momento altresì determinando le strategie processuali delle parti - sono destinate a mutare profondamente.
A questo dubbio, come suggerito dalla sentenza Giarmoleo, già Sezioni Unite Sciortino avevano fornito una risposta "rassicurante".
L'autorevole precedente, infatti, aveva ritenuto irrilevante che la parte civile potesse essere pregiudicata dall'applicazione, nel giudizio di rinvio, delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può ben beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato. Ciò in quanto il danneggiato, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest'ultimo può concludersi senza un accertamento della responsabilità penale dell'imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al Giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto al punto di vista dell'imputato, giacché egli ha la facoltà di stabilizzare definitivamente la sua posizione nel processo penale rinunziando alla prescrizione, così assicurandosi il prosieguo della sua vicenda, nelle sue evoluzioni punitive e risarcitorie, dinanzi al Giudice penale.
4.4. A stemperare le preoccupazioni circa le paventate ripercussioni sulle aspettative delle parti occorre, poi, osservare che un giudizio circa la vantaggiosità delle regole del processo civile rispetto a quello penale e viceversa, dal punto di vista dell'imputato e da quello della parte civile, non sembra poter essere netto. Il Collegio osserva, infatti, che, date le diverse declinazioni, sostanziali e processuali, delle regole che presidiano l'accertamento della responsabilità civile da reato in ciascuna delle due sedi, penale e civile, non è neanche agevole l'individuazione di quale sia il regime deteriore per l'una o per l'altra parte, sì da attribuirvi con certezza una patente di maggiore garanzia e da giustificare la forzatura interpretativa che potrebbe condurre ad individuare nel Giudice penale il Giudice di rinvio per il prosieguo civilistico di una vicenda penale definitivamente esauritasi.
4.5. Va, infine, rilevato che sembra esservi, alla base del revirement esegetico di cui si è detto, un errore di metodo. La circostanza che vi sia stato il mutamento interpretativo nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte di cui si è detto non può indurre ad un ripensamento dell'orientamento tradizionale penalistico circa l'individuazione del Giudice della fase rescissoria, giacché
si tratterebbe - a giudizio del Collegio - di una non condivisibile inversione del corretto iter logico-giuridico che va seguito; l'interpretazione dell'art. 622 e l'individuazione del Giudice competente per la fase del rinvio, infatti, è operazione preliminare rispetto a quella della enucleazione delle regole che quest'ultimo dovrà applicare.
5. Il governo delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado è rimesso alla definizione del giudizio.
6. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020
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