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  • Immagine del redattoreAvv. Andrea Guidi

Reati tributari: se tre confische vi sembran poche...

Aggiornamento: 4 nov 2019


Con l'art. 39 del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019, il Governo ha attuato l'annunciato giro di vite in tema di reati tributari.


Il provvedimento ha modificato il D.lgs. 74/2000

- abbassando le soglie quantitative di punibilità previste da talune ipotesi criminose ivi previste,

- operando un generale inasprimento delle pene e, in taluni casi, triplicandole,

- inserendo, a determinate condizioni, i reati tributari (esclusi i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, relativi all’omesso versamento delle ritenute iva o dell’iva stessa), tra quelli che costituiscono il presupposto per la "confisca per sproporzione", prevista dall'art. 240-bis c.p., - ed inserendo il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", previsto dall’articolo 2, tra i reati che, se commessi nell'interesse di enti, possono dar luogo alle sanzioni parapenali previste dal D.lgs. 231/2000 (per le modifiche introdotte nel D.lgs 74/2000 vedi: https://www.avvocatoguidi.com/post/reati-tributari-il-testo-del-d-lgs-74-2000-integrato-con-le-modifiche-introdotte-dal-d-l-124-2019).


In tema di confisca, bisogna ricordare che l'art. 12-bis del citato D.lgs. 74/2000 già prevede che, in relazione a tutti i reati previsti dal decreto stesso, debba essere sempre "ordinata la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato".


Il Decreto Legge 124/2019 ha dunque inserito una nuova ed ulteriore ipotesi di provvedimento ablativo connessa alla commissione dei reati tributari, quella "per sproporzione" prevista dall'art. 240-bis c.p.:


"art. 240-bis.

Confisca in casi particolari.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.”


Si tratta della confisca di somme di denaro, o di beni, ulteriori rispetto a quelli costituenti il profitto od il prezzo del reato commesso (e già oggetto della confisca ex art. 12-bis del citato D.lgs. 74/2000), ed opera su beni che l'Autorità Giudiziaria possa ritenere "sospetti" perché non giustificati rispetto al reddito dichiarato dal condannato.


Il provvedimento sanzionatorio in questione appare di discutibile conformità al dettato costituzionale in quanto basato sul mero sospetto e sull'inversione dell'onere della prova, in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.


Ma nelle pieghe della riforma in esame si cela una terza specie di confisca, quella prevista dall'art. 19 del D.lgs. 231/200 (responsabilità amministrativa degli enti) e che ora è applicabie anche in relazione al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" previsto dall’art. 2 del Decreto legislativo citato, se commesso nell'interesse dell'ente:


"Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato."


E' certo che sia interesse della Stato reprimere con lo strumento penale le violazioni tributarie più gravi ma il legislatore dovrebbe considerare che un eccesso sanzionatorio potrebbe portare a distorsioni nella concorrenza tra economie nazionali, inducendo le grandi imprese a impiantarsi, o a trasferirsi, in paesi dal carico tributario meno oneroso e dalla legislazione penal-tributaria meno ferrigna.





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